Con il cd. DdL Concorrenza (A. S. 2469), “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, il Legislatore ha deciso di intervenire, nella Sezione V del provvedimento dedicata alla “Concorrenza e tutela della salute” per la “Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private” (art. 13) con il quale si recano modifiche all’art. 8-quater, comma 7 del d.lgs. 502/1992 (il “Decreto 502”), si introduce il comma 1-bis all’art. 8-quinques del Decreto 502 e si modifica il comma 2 del medesimo articolo.
Con l’obiettivo di migliorare questa riforma nella prospettiva della tutela del servizio pubblico, della promozione della concorrenza e del principio della sussidiarietà orizzontale, ho assistito l’Associazione Italiana Ospedalità Privata #AIOP in occasione dell’audizione innanzi alla 10^ Commissione “Industria, Commercio e Turismo” del Senato della Repubblica.
Il #SSN, come dimostra l’esperienza della pandemia, è un bene pubblico prezioso che va tutelato e promosso in tutte le sue componenti, preservandolo da approcci ideologici – sia in un senso che nell’altro – incompatibili con la rilevanza costituzione del diritto alla #salute, così come riconosciuto sia nell’ordinamento interno che in quello eurounitario. Il ddl #concorrenza (A.S. 2469) “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, nella parte in cui introduce alcune modifiche (art. 13 – Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private) all’attuale sistema di accreditamento e convenzionamento delle strutture sanitarie private (d.lgs. 502/1992), è stato oggetto del parere che ho rilasciato in occasione dell’audizione di AIOP in Senato.
Una maggiore concorrenza nel settore sanitario è certamente auspicabile in quanto potenzialmente funzionale sia all’incremento della qualità dell’offerta pubblico-privata attualmente esistente, sia ad una maggiore efficienza allocativa della spesa sanitaria, specie con riferimento agli erogatori pubblici. Le previsioni del ddl concorrenza, tuttavia, riformando in chiave “appaltistica” il sistema dell’accreditamento-accordo previsto dal d.lgs. 502/1992, fondato sul principio di libera scelta dell’utente e sulla concorrenza virtuosa tra pubblico e privato nell’erogazione delle prestazioni a carico del SSN, rischiano invece di generare effetti potenzialmente distorsivi della concorrenza, che disincentivano gli investimenti, favoriscono le concentrazioni a discapito degli operatori privati di dimensioni più contenute e riducono la qualità dell’offerta dei servizi offerti dalle strutture private (a vantaggio di quelle pubbliche).
Anziché creare artificialmente un “mercato” delle strutture sanitarie private accreditate ai fini della contendibilità delle risorse del SSN, secondo le logiche tipiche (e i noti difetti) del settore degli appalti, l’esigenza di promuovere la concorrenza nel settore sanitario, evitando la chiusura anticoncorrenziale del sistema, dovrebbe piuttosto tradursi – in linea con l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa – nell’esigenza di ribadire l’obbligo per le amministrazioni regionali di rivalutare periodicamente il proprio fabbisogno e, pertanto, di concedere nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui alla l. 241/1990, nuovi accreditamenti alla luce di eventuali maggiori esigenze non coperte dall’attuale offerta pubblico-privata e nei limiti delle risorse disponibili, evitando in tal modo situazioni di eventuale saturazione della maggiore domanda sanitaria ad opera dei soli operatori già accreditati.